“Il 10 agosto il Ministero dell’Interno ha diramato una circolare indirizzata ai Prefetti per chiarire alcuni dubbi riguardo la verifica delle certificazioni verdi Covid-19, ovvero il Green pass. La circolare del Viminale interviene in particolare sulla discussa questione del controllo del documento di identità da parte degli esercenti e chiarisce, come anche da nostra richiesta che i titolari (o i loro delegati) devono richiedere l’esibizione del green pass ai propri clienti, ma non sono tenuti a verificarne l’identità, anche se possono farlo”.
Lapam Confartigianato e Licom fanno chiarezza sul Green pass per le attività di ristorazione e per le altre che sono tenute a ospitare clienti solo con la certificazione. Lapam Licom prosegue: “Tale verifica, specifica il Ministero, si renderà comunque necessaria in caso di abuso o elusione delle norme, come, ad esempio, nel caso in cui appaia manifesta l’incongruenza dei dati anagrafici contenuti nella certificazione. Il Ministero dell’Interno specifica poi che l’avventore o cliente è comunque tenuto ad esibire il documento anche se il richiedente non è un pubblico ufficiale”.
Lapam Licom riprende: “La circolare rappresenta una buona notizia che va incontro alle richieste delle imprese. Circa le sanzioni si chiarisce che ‘laddove non siano riscontrabili palesi violazioni da parte dell’esercente’, la sanzione prevista da 400 a 1.000 euro, è applicabile al solo avventore/cliente che ha esibito la falsa certificazione verde o Green pass”.
Per chiudere la circolare specifica che per gli spettacoli all’aperto e gli eventi sportivi, gli organizzatori possono affidare la verifica delle certificazioni verdi agli steward, cioè a personale iscritto negli appositi elenchi tenuti dalla Questura.