Il sindaco di Fiorano Modenese Francesco Tosi ha emesso un’ordinanza che vieta la circolazione nell’area del centro abitato di Fiorano Modenese (in pratica tutta la pianura, ad eccezione della zona di campagna a est della via Ghiarola Vecchia e tutta la fascia pedemontana dove si è sviluppata in particolare la residenza) nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, nella fascia oraria 8.30-18.30, ai veicoli alimentati a benzina PRE EURO e EURO 1, non conformi alla direttiva 94/12/CE e successive o alla direttiva 91/542/CEE St II e successive; veicoli diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2 e EURO 3 non conformi alla direttiva 98/69 B CE e successive o alla direttiva 99/96 B CE e successive; ciclomotori e motocicli PRE EURO non conformi alla direttiva 97/24/CE e successive.
L’ordinanza è in vigore dal 30 ottobre 2017 al 30 marzo 2018 ad eccezione dei giorni festivi infrasettimanali.
Valgono invece sull’intero territorio comunale i seguenti provvedimenti:
a) riduzione del periodo giornaliero di funzionamento degli impianti di riscaldamento a cura del proprietario, dell’amministratore di condominio o del terzo responsabile dell’impianto termico che potranno rimanere in funzione al massimo per 12 ore giornaliere;
b) riduzione della temperatura dell’aria negli ambienti, misurata come indicato all’art. 1 comma 1 lettera w del DPR 412/1993, a 19°C per edifici non rientranti nella categoria E.8 del suddetto DPR e a 17°C per gli edifici rientranti nella categoria E.8 (edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili) sempre dello stesso decreto;
c) il divieto di utilizzo di biomasse (legna, pellet, cippato, altro) nelle unità immobiliari classificate E1(1) e E1(2), dotate di riscaldamento multi combustibile con impianti ad Efficienza Media Stagionale in riscaldamento, desumibile dall’Attestato di Prestazione Energetica, inferiore al 75% e nei focolari aperti o che possono funzionare aperti.
Dal 30 ottobre 2017 al 28 febbraio 2018 è in vigore il divieto di bruciatura all’aperto di biomasse derivanti da attività agricole e forestali, da pulizia di parchi, giardini ed aree agricole, boscate e verdi, da attività di cantiere, artigianali, commerciali, di servizi e produttive in genere.
Sono esclusi dal divieto di circolazione gli autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico; gli autoveicoli alimentati a GPL/benzina o a gas metano/benzina; gli autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologati per quattro o più posti a sedere oppure con almeno due persone a bordo se omologati per due o tre posti a sedere (car-pooling); gli autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, come definiti dall’art. 54 del Codice della Strada e dall’art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada (vedi allegato n. 2).
L’ordinanza elenca anche i veicoli oggetto di deroga al provvedimento di limitazione della circolazione, come è possibile riscontrare dal sito del comune dove l’ordinanza è pubblicata per intero con gli allegati comprendenti la cartina indicante il ‘centro abitato’
Sono esclusi dalle norme sul riscaldamento gli edifici adibiti a cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici; gli edifici scolastici; gli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili; gli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione; gli impianti termici a servizio di più unità immobiliari residenziali, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche.