Arriva dall’Anuga di Colonia la notizia di una nuova azione di tutela a favore dell’Aceto Balsamico di Modena IGP a seguito di un importante provvedimento del Tribunale di Colonia.
Il tutto ha inizio sabato mattina all’apertura della fiera quanto un operatore del Consorzio di Tutela individua all’interno di uno stand della nota fiera alimentare tedesca un condimento prodotto in Turchia e pubblicizzato con la denominazione ACETO BALZAMICO. Dopo aver inutilmente diffidato l’azienda coinvolta, nella giornata di lunedì il Consorzio deposita un ricorso cautelare presso il Tribunale di Colonia. Con una tempistica ancora una volta degna di nota, il giorno successivo martedì 13, i giudici tedeschi adottano il provvedimento d’urgenza a tutela dell’Aceto Balsamico di Modena IGP e, questa mattina alle 9.30, gli ufficiali giudiziari si recano in fiera per eseguire lo stesso provvedimento che impone, oltre all’inibitoria del nome, il ritiro e distruzione del prodotto irregolare.
Parole di soddisfazione sono state espresse in merito dal Direttore del Consorzio di Tutela Aceto Balsamico di Modena IGP, Federico Desimoni: “un‘altra importante ed autorevole conferma dei diritti del Consorzio a tutela il nome “Balsamico” utilizzato in modo evocativo che viene a consolidare ulteriormente la nostra posizione giuridica; a questo punto ci auguriamo di trovare maggior disponibilità nei vari operatori commerciali per evitare ulteriori scontri ed aprire una nuova fase di collaborazione costruttiva”.
È certamente significativo questo susseguirsi, a distanza di poche settimane, di due provvedimenti giudiziali tedeschi a tutela dell’Aceto Balsamico di Modena IGP. Come si ricorderà è recente la notizia della prima storica sentenza adottata dal tribunale di Mannheim lo scorso 15 settembre, che ha fornito alcuni fondamentali principi giuridici sulla dibattuta questione. In particolare è stato affermato che: il Regolamento di registrazione dell’IGP ABM non limita in alcun modo, né avrebbe potuto limitare, l’ambito di tutela della denominazione registrata, specificando poi che l’uso delle singole parti della denominazione deve sempre avvenire nel rispetto delle norme applicabili nell’ordinamento giuridico dell’Unione europea, in primo luogo del Regolamento (UE) n. 1151/12; le espressioni Aceto Balsamico e Balsamico non possono essere considerate generiche; l’utilizzo del termine Balsamico per prodotti comparabili con l’IGP può costituire un’evocazione della stessa e quindi rappresentare una pratica commerciale in violazione del Regolamento succitato.
Questo secondo provvedimento, di natura cautelare ed emanato d’urgenza dal Tribunale di Colonia, viene a confermare, seppur implicitamente, quanto affermato dal primo provvedimento dichiarando l’illegittimità di un condimento riportante nell’etichettatura la denominazione ACETO BALZAMICO, inibendone l’uso e ordinandone il ritiro e la distruzione. In questo secondo caso è degno di nota il fatto che il prodotto in questione fosse realizzato in Turchia quindi fuori dal territorio comunitario e solo pubblicizzato all’interno dello stesso.
A questo punto il quadro di tutela dell’Aceto Balsamico di Modena risulta sempre più ampio e consolidato e certamente proporzionato all’importanza del prodotto e del comparto produttivo, infatti, la famosa IGP è il quarto prodotto, tra le DOP e le IGP italiane, e il primo, sia per valore che per volume, se si considera l’export fuori dal territorio nazionale. Secondo i dati Qualivita, l’Aceto Balsamico di Modena IGP è esportato in 120 paesi dei 5 continenti per una quota che supera il 90% della produzione totale, che si quantifica in oltre 98 milioni di litri e un fatturato di oltre 450 milioni di euro alla produzione e circa 700 milioni di euro al consumo.
Sul mercato tedesco in particolare, la presenza dell’Aceto Balsamico di Modena vale circa il 20% del totale della produzione dell’IGP; l’azione condotta dalla autorità tedesche assume dunque una valenza ancora più importante, non solo sul piano giuridico, ma anche su quello economico, andando di fatto a tutelare, oltre la correttezza commerciale e la trasparenza della comunicazione verso il consumatore, anche l’economia di un territorio e il lavoro dei produttori che operano all’interno della zona tipica di produzione seguendo scrupolosamente il dettato del disciplinare dell’IGP.