Sarà in vigore da sabato 25 luglio la nuova ordinanza del Comune di Modena contro l’abuso di alcolici. Confermati i contenuti principali del provvedimento “invernale” che modificava quello della scorsa estate: non sono previste, quindi, distinzioni sulla gradazione delle bevande, vietando la vendita indistintamente di tutte quelle alcoliche, e si riduce l’orario di divieto: dalle 20 alle 7 del giorno successivo e non più dalle 18. L’area interessata è tutta quella del centro storico a cui si aggiungono tre zone della cosiddetta “movida” individuate specificatamente e dove l’aggregazione spontanea è considerata legata non marginalmente al consumo di alcolici: San Faustino, via Sigonio e l’area di Pio X. Inoltre, tutte le attività interessate dovranno esporre uno specifico avviso informativo per i clienti.
L’ordinanza firmata dal sindaco Gian Carlo Muzzarelli è in vigore fino al 31 ottobre. Il provvedimento rientra, come precisa il testo, in una strategia di prevenzione dei comportamenti che possono scaturire dall’abuso di alcolici e che, attraverso la vendita per asporto, creano disagio tra i residenti e tra i frequentatori di quelle aree della città, fino al punto di “compromettere il decoro urbano” generando “degrado e scadimento del livello generale di sicurezza sentito dalla cittadinanza” e comportando di fatto una riduzione, nelle aree interessate da questo fenomeno, “della frequentazione da parte di una clientela rispettosa delle basilari regole di convivenza”.
L’ordinanza prevede anche che una quota del 50 per cento delle sanzioni (che vanno da 75 a 450 euro per la vendita, da 50 a 300 euro per la mancata esposizione dell’avviso) sia impiegata per progetti sociali di lotta all’abuso di alcol e di lotta al gioco d’azzardo.
LE ZONE DOVE È VIETATA LA VENDITA
L’ordinanza integra le norme del Regolamento di Polizia urbana su consumo nelle aree pubbliche e sui doveri dei gestori per la pulizia nelle aree vicine ai locali
L’ordinanza contro l’abuso di alcolici in vigore da sabato 25 luglio a Modena integra le disposizioni già previste dal Regolamento di Polizia urbana sul divieto di consumo, in ogni genere di contenitore, di bevande alcoliche nelle aree pubbliche, sul contrasto dei bivacchi e dell’abuso di alcol da parte di minorenni e sui doveri dei gestori di esercizi commerciali e pubblici esercizi di garantire la pulizia delle aree nelle immediate vicinanze dei locali.
Nello specifico, l’ordinanza prevede tra le 20 e le 7 del giorno successivo, il divieto di vendita di alcolici per le attività commerciali, il divieto di vendita per asporto per i pubblici esercizi e per i circoli e le associazioni private (è possibile la somministrazione), così come per le attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria (per esempio, le pizzerie al taglio), che però tra le 20 e le 22 possono vendere “bevande alcoliche a bassa gradazione (comunque inferiore a 6 gradi) purché essa avvenga contestualmente alla vendita dei beni alimentari di produzione propria, anche per il consumo immediato sul posto che dovrà essere effettuato all’interno dei locali”.
Le aree sono individuate con l’indicazione dei perimetri a partire dal centro storico (viale Rimembranze, viale Vittorio Veneto, piazza Aldo Moro, viale Molza, viale Monte Kosica, via Galvani, piazza Dante Alighieri, via Nicolò Dell’Abate, via Mazzoni, via P. Ferrari, viale Reiter, via Poletti, via Muzzioli, viale Caduti in Guerra, viale Martiri della Libertà), per continuare con San Faustino (tra via Zanichelli, via Gaddi, via Giardini, via San Faustino), via Sigonio (nel tratto compreso tra via Morane e via Medaglie d’oro), Pio X (tra via Bonacini, via Morselli, viale Verdi, via Bellini, via San Giovanni Bosco fino all’intersezione con via Emilia est).