Con riferimento alle notizie apparse sulla stampa relativamente al servizio idrico, riteniamo opportuno fornire una corretta informazione ai cittadini.
In primo luogo, il riferimento alla Sentenza della Corte di Cassazione n.9336 del 17/05/04 risulta incomprensibile poiché tale Sentenza – peraltro sfavorevole al Cliente ricorrente – fa riferimento ad addebiti basati su consumi presuntivi in assenza di contatore, mentre IREN Acqua Gas emette – come tutte le altre società erogatrici del servizio idrico – fatture in presenza di contatore che possono essere in acconto oppure a conguaglio; nel caso in cui la fattura sia in acconto, questo è basato sulla media storica di consumo dell’utenza e viene poi conguagliato nel momento in cui è disponibile una lettura effettiva del contatore.
Per quanto riguarda, poi, le agevolazioni previste in caso di dispersioni a valle del contatore, queste non sono solo previste nella provincia di Piacenza, ma anche in quella di Parma ed in quella di Reggio Emilia; nel caso di Reggio Emilia, tale agevolazione è stata prevista come regolamentazione interna dall’allora AGAC, ben prima dell’istituzione dell’Agenzia d’Ambito (ATO3). In seguito, anche le Agenzie d’Ambito di Piacenza (ATO1) dal 2007 e di Parma (ATO2) dal 2008 hanno ravvisato l’opportunità di istituire tale agevolazione e l’hanno definita in maniera omogenea rispetto a quella già vigente su Reggio Emilia.
Nell’anno 2012 a Reggio Emilia IREN Acqua Gas ha agevolato circa 650 Clienti che hanno avuto una dispersione non visibile a valle del contatore.