E’ stata approvata in Consiglio regionale la nuova legge regionale sul condono edilizio “Vigilanza e controllo dell´attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all’art.32 del Decreto legge 30 settembre 2003, n.269”.
La legge regionale disciplina l’applicazione sul territorio dell’Emilia-Romagna del nuovo condono edilizio deciso dal Governo.
Calano le tipologie di intervento condonabili, si riducono i limiti volumetrici, scompare il silenzio assenso, aumentano le sanzioni pecuniarie. Sono queste le novità principali, rispetto alla normativa statale, con cui la Regione Emilia-Romagna applicherà il condono edilizio sul proprio territorio.
Al contrario di quanto prevede la legge statale, in Emilia-Romagna non potranno essere sanate le nuove costruzioni né le nuove unità immobiliari ricavate in edifici esistenti. Così come, non saranno condonabili tutti gli interventi privi dei requisiti minimi igienico-sanitari. E per quanto riguarda gli ampliamenti e le sopraelevazioni, il volume massimo condonabile viene notevolmente ridotto. Dai 750 metri cubi a domanda previsti dal testo statale (elevabile fino a un massimo complessivo per edificio di 3 mila metri cubi) in Emilia-Romagna si passa a un limite massimo non superiore al 10% del volume della singola unità abitativa nei condomini e a limiti complessivi per edificio che vanno dai 100 ai 300 metri cubi a seconda della tipologia e della destinazione d’uso degli edifici.
Per regolarizzare le difformità tra la licenza edilizia originaria e l’opera realizzata prima del 30 gennaio 1977 (data di entrata in vigore della legge Bucalossi), non occorre presentare domanda di condono, in quanto tali irregolarità sono sanate a tutti gli effetti dalla legge regionale.
Il condono potrà essere applicato alle violazioni edilizie realizzate in Emilia-Romagna entro il 31 marzo 2003.
Le domande potranno essere presentate agli Sportelli unici per l’edilizia dei singoli Comuni entro il 10 dicembre 2004 (ma vista l´esiguità del tempo a disposizioni, viene prevista anche la possibilità di completare l´asseverazione del professionista nei successivi sei mesi), mentre il rilascio da parte del Comune dei titoli in sanatoria dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2006.
L’idea guida della legge è che possono essere condonati solo gli interventi edilizi che non comportano significativi pregiudizi per il territorio. Dunque solo gli abusi minori e comunque verificato il rispetto di determinate condizioni minime di sanabilità.
Sono invece tassativamente esclusi da qualsiasi possibilità di sanatoria i seguenti tipi di intervento: nuovi edifici e nuovi manufatti edilizi; abusi in edifici già condonati per abuso grave; ampliamenti e sopraelevazioni in edifici di pregio storico, in aree demaniali o in aree protette; realizzazione di nuove unità immobiliari in edifici già esistenti, salvo i casi di recupero dei sottotetti negli edifici mono e bi-familiari.