Nuovi alloggi in “Housing sociale” per la locazione a canone calmierato e cessione a prezzi convenzionati a Sassuolo.
Nel corso dell’ultima seduta dell’anno del Consiglio Comunale di Sassuolo è stata approvata la delibera che porta alla sottoscrizione della “Convenzione sociale per l’assegnazione e la gestione di alloggi in housing sociale per la locazione a canone calmierato e cessione a prezzi convenzionati di cui al dm 22 aprile 2008 in attuazione del piano nazionale di edilizia abitativa previsto dal dpcm. 16 luglio 2009 con riferimento a 24 unità immobiliari e relative pertinenze site nell’immobile in Sassuolo via Respighi 46”.
“Sostanzialmente – afferma il Vicesindaco di Sassuolo, con delega al Patrimonio, Alessandro Lucenti – dal prossimo anno la nostra città potrà usufruire di 24 nuovi alloggi, tutti in classe A, nuovi, moderni e funzionali, che saranno messi in vendita a prezzi calmierati o in affitto a canoni concordati. Una straordinaria operazione di recupero di un immobile degradato per cui ringrazio il soggetto attuatore, Fondamenta srl, che con nessun consumo di suolo metterà a disposizione nuove soluzioni abitative per famiglie più in difficoltà. Penso che mai come in un periodo come questo ci sia assoluto bisogno di abitazioni accessibili e realizzate recuperando l’esistente, con zero consumo di suolo, in grado di non nuocere all’ambiente grazie al risparmio energetico e di venire in contro alle esigenze di chi cerca un’abitazione ma non ha grandi risorse da investire. L’unico lato negativo di questa operazione – conclude il Vicesindaco Alessandro Lucenti – credo sia l’astensione, in Consiglio Comunale, dell’opposizione, Partito Democratico e Gruppo Misto, che da sempre chiedono affitti a prezzi calmierati e poi, di fronte ad un’opportunità simile, decidono di non votarla”.
In base alla Convenzione, in coerenza con quanto stabilito all’art. 2 del DM 22 aprile 2008, il canone annuo delle Unità Immobiliari che verranno adibite a locazione non dovrà essere superiore al valore massimo della relativa subfascia di oscillazione di ogni singolo appartamento, definito nelle “Tabelle dimensionali degli alloggi e fasce di canone mensile” definite nell’“Accordo territoriale per il Comune di Sassuolo” che disciplina i canoni di locazione in attuazione della legge 431/98 e del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze
Il Soggetto Attuatore, durante il vincolo locativo dei 15 anni, può cedere in blocco a terzi le Unità Immobiliari nel suo complesso con l’obbligo, per l’acquirente, di subentrare in tutte le obbligazioni contenute nella presente Convenzione Sociale.
L’individuazione dei destinatari delle Unità Immobiliari che si renderanno disponibili è effettuata dal Soggetto Attuatore, Il Soggetto Attuatore provvede a effettuare una adeguata pubblicità, anche presso operatori del mercato della locazione immobiliare, e/o pubblicazioni su quotidiani locali e/o annunci web e/o eventuali altre idonee forme di pubblicità.
Le assegnazioni saranno gestite direttamente dal Soggetto Attuatore o da soggetto terzo da lui incaricato i cui riferimenti verranno preventivamente comunicati al Comune.
I requisiti soggettivi che devono essere posseduti per beneficiare delle Unità Immobiliari al momento della sottoscrizione del contratto di locazione, sono:
- cittadinanza italiana o di uno Stato che appartiene all’Unione Europea. Il requisito si considera soddisfatto anche per il cittadino di altro Stato purché sia titolare del permesso di soggiorno CE per soggiorno di lungo periodo o sia regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 40, comma 6, del D.lgs. 27/05/98, n. 286 e successive modificazioni ovvero essere cittadini italiani residenti all’estero che intendono rientrare in Italia;
- residenza anagrafica nel Comune o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale, con contratto di lavoro di almeno un anno di durata dalla data di presentazione della domanda;
- mancanza di titolarità di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un’unità abitativa ovunque ubicata e adeguata alle esigenze del nucleo famigliare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975;
- assenza di precedenti assegnazioni di alloggi di E.R.P. cui è seguito il riscatto o l’acquisto ai sensi della L. 513/77 o della L. 560/93 e assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, in qualunque forma concessi per l’acquisto o il recupero di una abitazione;
- redditi complessivi del nucleo familiare richiedente (sistema di calcolo definito dal D.P.C.M. N.159/2013): (i) valore ISEE compreso tra Euro 17.154,00 ed Euro 40.680,00