Il Sindaco di Bologna, Virginio Merola, ha firmato la proroga dell’ordinanza che vieta di accedere e stazionare sul sagrato della Basilica di San Francesco e nel giardino che si trova accanto: dall’1 al 30 agosto sarà valida tutti i giorni ma dalle 20 alle 6, anziché dalle 18. Il provvedimento vieta anche l’utilizzo di strumenti musicali. L’ordinanza ha come obiettivo la tutela della salute pubblica e dunque mira a evitare gli assembramenti vietati dai decreti e dalle misure di contenimento del contagio del coronavirus. Chi non la rispetta, rischia la multa da 400 a 1.000 euro prevista dal decreto Rilancio, convertito in legge il 22 maggio 2020.
Il Sindaco ha inoltre firmato la proroga al 30 agosto dell’ordinanza che regola orari e vendita di alcol e bevande da asporto, con l’obiettivo di evitare fenomeni di assembramento contrari alla tutela della salute pubblica in questa fase dell’emergenza sanitaria.
Le limitazioni imposte da questa ordinanza sono le stesse già in vigore e cioè:
apertura alle 6 e chiusura alle 21 degli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto che si trovano nell’area del centro storico delimitata dai viali di circonvallazione;
i laboratori artigianali alimentari, in tutta la città, hanno il divieto di vendere per asporto bevande alcoliche e ogni altra bevanda in contenitori di vetro o lattina dalle 21 alle 6 del giorno successivo;
gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in tutta la città, oltre a dover rispettare il Regolamento di Polizia Urbana e quindi non vendere per asporto bevande alcoliche e ogni altra bevanda in contenitori di vetro e lattina dalle 22 alle 6 del giorno successivo, hanno anche l’obbligo, sempre dalle 22 alle 6, di somministrare qualunque bevanda e ogni altro genere alimentare esclusivamente all’interno del pubblico esercizio o del dehors, impedendo che gli avventori consumi, fuori da questi spazi, i prodotti somministrati.
Oltre alla multa che anche in questo caso va da 400 a 1.000 euro, chi non rispetta l’ordinanza rischia anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.