Si avvicina la scadenza del pagamento della seconda rata della TA.RI. (tassa rifiuti) per coloro che hanno optato per il versamento in due soluzioni. Il 30 novembre è l’ultimo giorno utile per il pagamento da effettuarsi presso qualsiasi sportello bancario o ufficio postale, senza costi di commissione, utilizzando esclusivamente il modello F24.
La tassa resta inoltre legata alla superficie calpestabile e non a quella catastale, da poco pubblicata nelle visure delle unità immobiliari. Questa innovazione, rappresenta certamente un utile elemento di trasparenza e di miglioramento della significatività degli archivi catastali, ma ha un’influenza pressoché nulla sui prelievi fiscali.
La legge 147 del 2013 specifica infatti che l’utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorrono dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali. In particolare, nell’ambito della cooperazione tra i Comuni e l’Agenzia delle Entrate per la revisione del catasto, devono essere attivate le procedure per l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica di ciascun comune. Soltanto quando questo processo sarà concluso la superficie assoggettabile a TARI sarà pari all’80% di quella catastale.
Dunque la semplice messa a disposizione della superficie catastale nelle visure non è sufficiente a determinare il cambio del criterio di calcolo della superficie imponibile. Solo dal 1° gennaio successivo all’accordo in sede di Conferenza Stato-Città e all’emanazione del decreto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate si potrà applicare la Tari sulla base dell’80% della superficie catastale indicata in visura.