Il Sindaco di Bologna Virginio Merola ha firmato una nuova ordinanza contingibile e urgente in materia di sicurezza urbana per contrastare l’abuso di alcol nella zona universitaria. Ordinanza che si inserisce all’interno del percorso del Patto di collaborazione per la promozione della “Zona Universitaria Bene Comune”.
Per prevenire gli inconvenienti e i rischi derivanti dalla vendita incontrollata di bevande alcoliche e la dispersione dei relativi contenitori, dal 13 luglio al 15 ottobre 2015, il Sindaco ha disposto la chiusura, dalle 21 e sino alle 7 del giorno successivo degli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto e dei laboratori artigianali del settore alimentare ubicati nelle vie e strade del centro storico sotto identificate:
via Capo di Lucca, via del Borgo di San Pietro, via Mascarella, via Centotrecento, via A. Bertoloni, via De Rolandis, piazza di Porta San Donato, via Irnerio, piazza Puntoni, via delle Belle Arti, via del Guasto, via Castagnoli, via delle Moline, via Mentana, via de’ Facchini, via Marsala, via Canonica, largo Respighi, via Valdonica, via del Carro, via dell’Inferno, via de’ Giudei, vicolo Mandria, via Tubertini, via San Giobbe, via San Simone, piazza San Martino, piazzetta Biagi, piazza Rossini, via Zamboni, mura Anteo Zamboni, via San Giacomo, via Selmi, via Belmeloro, via Vinazzetti, via G.C. Croce, via San Leonardo, via Sant’Apollonia, via dell’Unione, via F. Acri, largo Trombetti, via Vinazzetti, via dei Bibiena, piazza Verdi, via San Vitale, piazza Aldrovandi, vicolo Broglio, vicolo Leprosetti, vicolo Fantuzzi, via Venturini, via Zappoli, via Menotti, via Maroncelli, via Alessandrini, piazza VIII agosto, via Righi e via Petroni.
Nell’elenco sono comprese anche strade attorno a Piazza VIII Agosto così come concordato con Quartiere San Vitale e residenti della zona.
L’ordinanza prevede per tutti gli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto, per le medie strutture di vendita e per i laboratori artigianali alimentari il divieto di detenere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in qualunque sistema e/o apparecchio di refrigerazione e raffrescamento presso i locali di esercizio delle attività allo scopo di venderle in qualsiasi contenitore in tutto il complessivo orario di apertura e per tutto il periodo di durata di validità della presente ordinanza.
I titolari degli esercizi commerciali e artigianali alimentari ricompresi nelle vie e strade sopra identificate possono usufruire di deroghe orarie, nel rispetto di tutte le seguenti prescrizioni:
– dichiarazione di impegno a non detenere nei locali dell’esercizio e di non vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in qualsiasi tipo di contenitore in tutto il complessivo orario di apertura e per tutto il periodo di durata di validità della presente ordinanza.
– obbligo di chiusura entro il limite massimo consentito dalla vigente disciplina normativa generale degli orari per gli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto e laboratori artigianali alimentari ubicati nelle vie sopraelencate come da ordinanze sindacali P.G. n.228958/2012 e
n.168895/2015 del 5 giugno 2015 e relativi patti di collaborazione sottoscritti con l’Amministrazione Comunale.
La violazione delle disposizioni contenute nell’ordinanza è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 500 euro, fatta salva in ogni caso, in caso di reiterazioni delle violazioni, l’adozione di ulteriori e specifici provvedimenti ai sensi dell’art.54 T.U.E.L.
L’accertata inosservanza del divieto di detenere nei locali dell’esercizio e di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in qualsiasi contenitore in tutto il complessivo orario di apertura e per tutto il periodo di durata di validità della presente ordinanza, comporta l’automatico obbligo di chiusura dalle ore 21 e sino alle 7 per tutto il restante periodo di validità dell’ordinanza, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 500 euro.