A seguito dell’emanazione dell’ordinanza neve, sono stati evidenziati al Comune, da alcune associazioni e imprese, pubbliche e private, i rilevanti problemi che un’estensione generalizzata del divieto di circolazione in caso di neve ai mezzi a due ruote comporta, tra l’altro, per l’operatività di servizi postali e di recapito, talora di natura universale.
Da una ricognizione successivamente effettuata, è risultato inoltre che vi sono sia all’estero sia in Italia numerose città, anche situate ad altitudini o latitudini maggiori e dunque interessate di norma da rilevanti fenomeni nevosi (come ad esempio Bolzano), in cui il divieto di circolazione è limitato ai soli autoveicoli.
Alla luce di ciò, l’Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno modificare parzialmente l’ordinanza precedente, stabilendo di circoscrivere il divieto in questione ai soli veicoli a quattro ruote, salvo sempre l’uso di gomme termiche o catene, ed escludendo invece dalle limitazioni le biciclette, i ciclomotori e i motocicli.
Resta naturalmente fermo che, in ogni caso, i conducenti dei veicoli a due ruote sono tenuti, sotto la propria responsabilità, ad adottare una condotta prudente e a rispettare tutti i divieti e gli obblighi di comportamento comunque previsti dal Codice della Strada in caso di precipitazioni o di scarsa visibilità, a tutela della loro stessa incolumità, quali, a titolo meramente esemplificativo, rallentare o sospendere la marcia qualora le condizioni della carreggiata o del veicolo non consentano in concreto una circolazione sicura.