Il TAR dell’Emilia Romagna ha respinto la richiesta di sospensiva del bando di gara relativo alla produzione dei pasti per le scuole e le strutture per anziani di Modena. Il ricorrente, la Serenissima Ristorazione spa di Vicenda, è stato condannato al pagamento delle spese processuali per complessivi 10mila euro.

La vicenda è quella relativa alle procedure di assegnazione del servizio per la produzione dei circa 7mila pasti che costituiscono mediamente il fabbisogno quotidiano delle strutture protette per anziani e delle scuole dell’infanzia, elementari e medie del Comune di Modena.

Nel respingere la richiesta di sospensiva, la seconda sezione del TAR dell’Emilia Romagna già ad un primo esame delle causa rileva come “il ricorso non contenga elementi per ritenerne ragionevolmente prevedibile l’accoglimento” e nel trarre questa conclusione fa riferimento a tre aspetti che riportiamo testualmente:

a) l’impresa ricorrente non ha partecipato alla gara in oggetto;

b) le clausole del bando di gara impugnate non sembrano né palesemente irragionevoli, né oggettivamente preclusive alla partecipazione della ricorrente alla gara;

c) in particolare, risulta del tutto ragionevole la previsione del bando che richiede la disponibilità di due ulteriori centri di produzione pasti esterni per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza nei due centri principali previsti, sia alla luce della congrua distanza da Modena in cui gli stessi possono essere ubicati (rispettivamente entro Km 25 e Km 45) sia, soprattutto, in relazione alla possibilità per le imprese concorrenti, al precisato fine, di associarsi in A.T.I. o consorzi o di ricorrere all’istituto dell’avvalimento (punti n. 20 e n. 21-5 del bando).

La Seconda sezione del Tar, quindi, non si limita a trarre la propria conclusione in base al primo elemento utile e cioè il fatto che chi ha presentato ricorso non abbia partecipato alla gara in questione, ma si preoccupa anche di entrare nel merito, sottolineando come il bando di gara non presenti ostacoli alla concorrenza e come le richieste contenute risultino del tutto ragionevoli.

“La decisione del TAR dell’Emilia Romagna conferma quando da noi sempre sostenuto, afferma l’assessore Adriana Querzè, è cioè la piena correttezza del bando di gara. Colgo l’occasione, prosegue, per riaffermare anche l’appropriatezza della scelta di utilizzare una gara pubblica e non la trattativa diretta: in questo modo il Comune ha sicuramente risparmiato e, fatto importante alla luce di quanto poi è avvenuto, si sono creati i presupposti per poter rispondere con certezza ad ogni legittima obiezione”.