La Corte di Cassazione ha esortato il mondo politico a predisporre una legislazione che consenta l’adozione di minori anche da parte delle persone singole. Dal punto di vista tecnico giuridico la Cassazione auspica un “ampliamento dell’ambito di ammissibilità dell’adozione di minore da parte di una singola persona anche con gli effetti dell’adozione legittimante”.

A questo proposito la Corte, con la sentenza 3572, ha convalidato l’adozione, seppure in forma non pienamente legittimante, ma “mite”, di una bimba russa, alla quale farà da mamma una donna “sola” di Genova.

La Cassazione a sostegno della propria tesi fa riferimento alla Convenzione di Strasburgo sui fanciulli del 1967, che contiene le linee di guida in materia di adozione, asserendo che nulla in contrario è previsto in materia di adozioni di singole persone.

Si potrebbe replicare che, anche se nulla di contrario è previsto, la normativa citata non prevede la fattispecie dell’adozione richiamata.

In realtà ritengo che questa “esortazione” della Corte rappresenti l’ennesima ingerenza della magistratura nel campo specifico delle funzioni legislative del Parlamento.

L’impressione che si ricava, dalla esortazione della Corte, è quella che si voglia sollecitare un percorso legislativo che dall’adozione dei single giunga all’adozione per le coppie gay.

Per quanto mi riguarda, condivido quanto ribadito dal Cardinale Ennio Antonelli, Presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia, ossia che, in linea generale, nei procedimenti di adozione la priorità è il bene del bambino, che esige un padre e una madre.

(Fabio Filippi)