Nuove nozze non cancellano vecchi obblighi, anche se non possono essere utilizzate per provare che chi si risposa è ‘benestante’.
La Cassazione, sesta sezione penale, mette di nuovo il dito fra moglie e marito e, investita dal ricorso di un ex coniuge, in punto di diritto interviene per spiegare che la costituzione di un nuovo nucleo famigliare da parte del coniuge separato, se non può costituire prova di capacità di reddito, al punto da rendere certa la violazione dell’obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza alla prole, o al coniuge legalmente separato, “non esime tuttavia dall’adempimento di tale obbligo e quello di assicurare i mezzi di sussistenza ai componenti della nuova famiglia costituisce un obbligo ulteriore da adempiere, che si aggiunge al primo e non può dare luogo alla condizione di assoluta e incolpevole indigenza che sola può giustificarne l’inadempimento”. D’altro canto, è sempre la Cassazione ad affermarlo con una sentenza, la 38461, depositata oggi, l’obbligo di assistere l’ex coniuge non viene meno neanche se quest’ultimo ricorre a lavori precari per procurarsi “mediocri e saltuari guadagni” al fine di sopperire alle inadempienze di chi doveva provvedere al suo mantenimento.
La Suprema corte così non ha accolto il ricorso di Martino P. che, accusato di aver fatto mancare i mezzi di sussistenza alla moglie separata e alle due figlie, era stato condannato a un anno di reclusione, con la sospensione condizionale, e a oltre mille euro di multa. Inammissibile hanno considerato l’istanza i giudici di Palazzaccio che hanno così reso definitiva la sentenza di condanna.