Da oggi saranno i giudici di pace a decidere sulle espulsioni degli immigrati clandestini. Lo prevede il decreto legge “Disposizioni urgenti in materia di
immigrazione” pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il
provvedimento corregge la Bossi-Fini in seguito alle sentenze della Corte Costituzionale del 15 luglio scorso, che bocciava alcuni punti della legge.


Il decreto stabilisce così l’obbligo del giudizio di
convalida del giudice di pace (alla presenza di un difensore) per lo straniero che abbia ricevuto dal questore un provvedimento di espulsione. Con la precedente formulazione il clandestino poteva esser espulso prima della convalida del
provvedimento. Da oggi, invece, l’espulsione è sospesa fino alla decisione sulla convalida.

L’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le 48 ore successive, “verificata l’osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente
articolo e sentito l’ interessato, se comparso”.
In attesa
della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza. Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa
esecutivo. Se non è concessa, oppure non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto.

Contro il decreto di convalida si può
ricorrere in Cassazione, ma il ricorso non sospende l’esecuzione dell’ allontanamento dal territorio nazionale. Per assicurare la tempestività del procedimento di convalida, si prevede che le questure forniscano al giudice di pace la
disponibilità di un locale idoneo.
Il decreto interviene anche su un altro punto bocciato dalla
Consulta, e cioé l’ arresto obbligatorio per l’immigrato clandestino che non ha rispettato l’ordine impartito dal questore di lasciare il territorio nazionale entro 5 giorni.

Secondo i giudici costituzionali la norma viola il principio dell’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, perché l’ordinamento consente l’ arresto obbligatorio solo quando si procede per un delitto mentre in questo caso si tratta di un reato contravvenzionale. La nuova formulazione del comma contestato accoglie così il rilievo della Corte costituzionale.
I costi della nuova normativa vengono determinati in 1 milione e 397mila euro per il 2004 e in 4 milioni e 192mila euro per il 2005.