In una nuova ordinanza, in via di definizione e che avrà la durata di un anno, del ministro della Salute Girolamo Sirchia, sono state ridotte da circa cento a diciotto il numero delle razze di cani pericolosi. Animali per i quali, a tutela della pubblica incolumità, è confermato il divieto di addestramento finalizzato ad esaltarne l’aggressività.
La classifica delle 18 razze pericolose:
american bulldog; cane da pastore di Charplanina;
cane da pastore dell’ Anatolia; cane da pastore dell’ Asia centrale; cane da pastore del Caucaso;
cane da Serra da Estreilla; dogo argentino; fila brazileiro; mastino napoletano; perro da canapo majoero; perro da presa canario; perro da presa Mallorquin; pit bull; pit bull mastiff; pit bull terrier;
rafeiro do alentejo; rottweiler; tosa inu.
Esclusi dall’elenco attuale, ma che rientravano in passato tra i cani pericolosi, i dobermann, gli alani e gli schnauzer. Saranno vietati qualsiasi operazione di selezione o incrocio tra razze di cani per svilupparne l’aggressività, la somministrazione ai cani di sostanze dopanti, oltre al già citato divieto di addestramento al fine di aumentare l’aggressività dei cani dei pit bull e delle altre 17 razze individuate.
Altra novità della nuova ordinanza, che sarà pubblicata nei prossimi giorni in Gazzetta Ufficiale, riguarda l’obbligo per i proprietari di applicare ai cani “la museruola o il guinzaglio” quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico (finora era obbligatorio l’uso contestuale di entrambi gli oggetti). Museruola e guinzaglio devono essere applicati nel caso in cui si conducano i cani nei locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto.
A chi è vietato possedere i cani di maggiore aggressività
Resta fermo il divieto di acquistare, possedere o detenere cani delle 18 razze a rischio di maggiore aggressività: ai delinquenti abituali o per tendenza;
a chi è sottoposto a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni; a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per specifici reati;
ai minori di 18 anni e agli interdetti e inabilitati per infermità.
Questi divieti non vengono applicati ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati presso le scuole nazionali come cani guida.
Infine, i possessori di razze a rischio hanno l’obbligo di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni causati dall’ animale a terzi. Le previsioni normative non si applicano ai cani in dotazione alle Forze armate, di polizia, di protezione civile e dei vigili del fuoco.