In tutto il territorio regionale è stato dichiarato lo stato preallarme per il periodo 14 luglio – 27 agosto compresi, individuato come intervallo di tempo a maggiore rischio di incendi boschivi e coincide con lo stato di grave pericolosità.

DIVIETI

Ai sensi dell’art. 182 comma 6-bis del D.Lgs. n.152/2006 (cd “Codice Ambiente”), nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.

Durante il sopraindicato periodo sono inoltre vietate tutte le azioni che possono anche solo potenzialmente determinare l’innesco d’incendio, in particolare, secondo quanto previsto dalle Prescrizioni di massima e di Polizia forestale (Delib. Cons. reg. n. 2354/95 artt. 33-38):

  1. a) è vietato a chiunque accendere fuochi all’aperto nelle aree forestali, nei terreni saldi o pascolivi, a distanza minore di 200 m dai loro margini esterni;
  1. b) è consentita l’accensione di fuochi, con le necessarie cautele, su appositi bracieri o focolai nelle aie e cortili di pertinenza di fabbricati o su aree adeguatamente scelte ed attrezzate allo scopo, con le necessarie cautele (previamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altri materiali facilmente infiammabili, obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo);
  2. c) nei casi di cui alle lett. a e b, il fuoco deve essere, comunque, sempre custodito; coloro che lo accendono sono personalmente responsabili di tutti i danni che da esso possono derivare;
  3. d) nelle aree forestali ed in particolare nei castagneti da frutto, nei terreni saldi e pascolivi non è permesso l’abbruciamento durante il suddetto periodo dichiarato di grave pericolosità;
  4. e) l’abbruciamento delle “stoppie” delle colture agrarie e della vegetazione erbacea infestante è vietato a meno di 200 m dalle aree forestali, dai pascoli e dai terreni saldi;
  5. f) nelle aree forestali è sempre vietato accendere i fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace, fumare o comunque compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendio.

Si precisa che l’art. 24 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana è più restrittivo in materia, in quanto fa divieto di:

  • bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili;
  • accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dai luoghi indicati dall’art. 59 c2 del RD 773/31 ivi comprese le strade;
  • bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a 100 m dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali; L’uso di bracieri, griglie e barbecue è consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.

 

SANZIONI

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Per coloro che determinano anche solo potenzialmente l’innesco di un incendio sono previste sanzioni amministrative che prevedono il pagamento di una somma che va da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 10.000,00, salvo che il fatto non costituisca reato.

 

CODICE PENALE

Art. 423 “Incendio”

Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La disposizione precedente si applica anche nel caso d’incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per l’incolumità pubblica.

Art. 423-bis “Incendio boschivo”

Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Se l’incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall’incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall’incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all’ambiente.

Art. 424 “Danneggiamento seguito da incendio”

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell’art. 423-bis, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni.

Se segue l’incendio, si applicano le disposizioni dell’art. 423, ma la pena è ridotta da un terzo alla metà. Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall’art. 423-bis.