Il Comune di Fiorano Modenese ha già nel suo Regolamento di Polizia Urbana (atti vietati su suolo pubblico) il divieto di “eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose” (art.8) sul territorio comunale, ricomprendendo anche lo scoppio di petardi.

Per adottare misure uniformi a livello dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico e per rimarcare il divieto, in occasione dell’ultimo giorno dell’anno, quando in piazza si terrà per la prima volta una festa che richiamerà pubblico, il sindaco Francesco Tosi ha predisposto una apposita ordinanza nella quale è vietato “far  esplodere petardi e/o giochi pirici di qualunque genere nelle aree pubbliche nonché in quelle private se ciò produca conseguenze negli spazi pubblici del centro storico del Comune di Fiorano Modenese tra le ore 24 del 30 dicembre 2016 e le ore 24 dell’1 gennaio 2017, anche nel corso delle manifestazioni regolarmente autorizzate o in altri casi di ritrovo spontaneo”. L’area di applicazione del presente provvedimento è il centro storico della Città, ma l’ordinanza non toglie valore all’art. 8 sopra citato, il quale rimane valido sull’intero territorio comunale.

L’amministrazione comunale ritiene che l’utilizzo scorretto di giochi pirici e soprattutto lo scoppio di petardi in luoghi particolarmente frequentati possa avere gravi ripercussioni sulla collettività causando anche danni a persone o animali.

In occasione della festività del Capodanno nelle zone del centro storico, si possono verificano situazioni di affollamento, sia per la presenza di manifestazioni pubbliche che per fenomeni spontanei di aggregazione per i festeggiamenti; l’utilizzo e l’esplosione di petardi e/o di giochi pirici possono generare potenziali rischi per l’incolumità delle persone configurando fattispecie non necessariamente rientranti nella previsione dell’articolo 8 del Regolamento di Polizia Urbana. Tali potenziali rischi per le persone prescindono dalle condizioni che l’utilizzatore di petardi e/o di giochi pirici si trovi in luogo privato o in luogo pubblico, nel caso in cui le conseguenze degli stessi si ripercuota sugli spazi pubblici.

L’esplosione di giochi pirici e lo scoppio di petardi possono determinare  conseguenze negative anche a carico degli animali domestici, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro una evidente reazione di spavento (in relazione alla loro estrema sensibilità uditiva) li porta frequentemente a perdere l’orientamento, esponendoli così, anche al rischio di smarrimento e/o investimento con eventuali incidenti stradali.

Per questo sussiste la reale necessità di contrastare i comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà, determinati in questo contesto dall’esplosione di artifici esplodenti leciti; che tali situazioni alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini che lamentano la lesione dei loro diritti alla salute ed alla tranquillità, alla convivenza civile ed alla sicurezza ed incolumità pubblica con la conseguenza di non poter liberamente fruire degli spazi urbani.

Le violazioni del dispositivo della presenta ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, sono soggette all’applicazione della sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00.