Motti-ok-2014L’onoreovole Tiziano Motti, eurodeputato della settima legislatura e presidente di Europa dei Diritti, nell’ambito del suo mandato a Bruxelles, ha sostenuto due emendamenti, poi approvati, per fare in modo che le etichette dei prodotti tessili informino i consumatori sui prodotti di origine animale. “E’ un passo in avanti importante – commenta l’onorevole Tiziano Motti – verso la tutela del consumatore ma anche dei produttori, che avranno gli strumenti legislativi per dichiarare la qualità dei loro prodotti, contro una contraffazione di importazione dannosa per la salute dei cittadini e per il funzionamento del mercato interno”. 

La direttiva approvata in commissione parlamentare armonizza le norme relative all’etichettatura dei prodotti tessili al fine di eliminare gli ostacoli al mercato interno nel settore tessile e di garantire un’informazione adeguata ai consumatori.

Soddisfazione doppia di Motti per l’esito del voto, e per l’approvazione degli emendamenti in favore delle posizioni della Lega Antivivisezione (LAV), che il deputato reggiano ha appoggiato. “Per potere operare scelte informate – dice l’onorevole – è essenziale che i consumatori sappiano se un prodotto tessile comprende materiali derivati dalla pelle, dal pelo o da altri derivati di origine animale, oltre ad essere informati anche sul Paese in cui l’animale è stato allevato per la produzione di pelliccia. Introdurre un sistema di etichettatura obbligatoria è corretto non solo nell’interesse dei consumatori, ma anche nell’interesse delle aziende italiane che potranno così competere con la concorrenza straniera in un mercato dove la tracciabilità del prodotto e la trasparenza sono alla base delle regole del libero commercio. Le etichette verranno applicate anche alle pellicce, e dovranno contenere la provenienza degli animali utilizzati”.

La direttiva definisce il quadro normativo applicabile alle denominazioni tessili. Essa si applica: ai prodotti tessili esclusivamente composti di fibre tessili; alle fibre tessili ed ai prodotti assimilati ai prodotti tessili. Solo i prodotti tessili conformi alle disposizioni della direttiva possono essere immessi sul mercato. La presente direttiva non si applica ai prodotti tessili: destinati a essere esportati verso paesi terzi; introdotti in transito, sotto controllo doganale, negli Stati membri; importati dai paesi terzi per fare oggetto di un traffico di perfezionamento attivo; dati in lavorazione a lavoranti a domicilio o a imprese indipendenti. Per fare un esempio, la denominazione “seta” sarà vietata per indicare la forma o la presentazione particolare di fibre tessili in filo continuo. Soltanto un prodotto composto interamente da una stessa fibra può essere qualificato con il termine “100 %” o “puro” o eventualmente “tutto”. La lana può essere qualificata come “lana vergine” o “lana di tosa” solo se è composta esclusivamente da una fibra. Un capitolo a parte per i tessili di origine animale: le pellicce ancora oggi sfuggono dalla legislazione in materia di etichettatura, in quanto non esiste una specifica normativa comunitaria in materia. I consumatori che ragionevolmente credono che i produttori e rivenditori siano obbligati a indicare in etichetta la presenza di vera pelliccia, possono essere facilmente ingannati con l’acquisto di questi prodotti.

Prodotti di origine animale, quali pelli e pellicce, sono considerati come materie prime ma non rientrano nell’ambito della normativa esistente sul tessile.

L’onorevole Motti chiude con una battuta: “Anche in questo caso parliamo di etichette, come nel caso del regolamento sulle informazioni alimentari ai consumatori appena discusso. Ma questa volta, per fortuna, a nessuno è venuto in mente di proporre l’applicazione di un “semaforo tessile” con i colori rosso, giallo e verde, per indicare ai consumatori quali indumenti fanno bene alla salute e quali no. Abbiamo evitato il rischio di trovarci con un maglione di pura lana vergine…in piena estate!”.