Il processo di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza delle popolazioni deve essere un obiettivo delle comunità internazionali Negli ultimi anni si è assistito in Europa d una sempre più crescente richiesta di migliorare le condizioni di salute e sicurezza nei settori tessile, abbigliamento, calzature, pelletteria ed accessori (conosciuti anche come sistema moda), in modo particolare per i rischi derivanti dall’uso di sostanze chimiche, sia all’interno dei luoghi di lavoro, che anche a beneficio degli utilizzatori finali, cittadini ed i consumatori degli stati membri europei.

In termini di salute e sicurezza, una maggior attenzione ed una più chiara conoscenza collettiva delle sostanze usate nelle fasi produttive, se unite ad un controllo certificato a livello pubblico, permetterebbero di ridurre il rischio di malattie professionali dei lavoratori e delle lavoratrici, e di tutelare la salute dei consumatori.
La politica dei consumatori costituisce d’altronde un elemento chiave dell’obiettivo strategico della Commissione che consiste nel migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini dell’UE.
L’attuazione di tale politica implica misure legislative e altre azioni per promuovere gli interessi, la salute e la sicurezza dei consumatori sul mercato interno, per assicurare un’adeguata presa in considerazione delle questioni inerenti al consumo in tutte le politiche dell’UE e per completare le politiche dei consumatori condotte dagli Stati membri L’aumento dei commerci internazionali, la progressiva eliminazione di barriere doganali pongono il settore di fronte a nuovi rischi dovuti all’immissione in commercio di prodotti tessili, dell’abbigliamento, calzature e pelletteria il cui processo di produzione è fuori controllo in quanto spesso utilizza prodotti e processi non più consentiti in Europa.
Tali nuovi scenari possono determinare una maggiore esposizione dei consumatori a rischi per la salute. La pelle è la parte più esposta del corpo all’aggressione di sostanze pericolose, che portano a un aumento delle dermatiti allergiche e irritanti da contatto in una popolazione, come quella europea, dove si sta verificando un aumento delle patologie dermatologiche soprattutto nelle classi di età più giovani.
I prodotti tessili, i capi di abbigliamento e gli altri prodotti della filiera TAC sono tra le cause più frequenti di dermatiti irritanti (DIC) e allergiche (DAC) da contatto, e possono contenere sostanze irritanti, tossiche e cancerogene vietate dalla normativa europea e dei singoli Stati Membri.
A questo proposito,- diversi Paesi europei hanno recepito la direttiva 2002/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, che vieta la presenza nel prodotto finale dei coloranti azoici in grado di liberare ventidue ammine aromatiche considerate cancerogene. Le dermatiti da abiti sono generalmente attribuite ai prodotti chimici e coloranti aggiunti, in maniera non corretta, alle fibre durante la loro manifattura e assemblaggio in indumenti. In particolare, agenti responsabili sono le finiture, i coloranti, i metalli, la gomma e le colle. Anche i candeggianti ottici, i biocidi, i ritardanti di fiamma e altri agenti sono occasionalmente riconosciuti come sostanze scatenanti.
Numerose ricerche a livello internazionale hanno permesso di creare dei modelli per la valutazione dei rischi legati alla esposizione della cute a sostanze tossiche e cancerogene. In base a tali studi sono state emanate numerose leggi di tipo precauzionale in continua evoluzione.
Il tema dei rischi collegati all’esposizione della pelle a sostanze irritanti, nocive e
sensibilizzanti presenti nell’abbigliamento deve essere affrontato.
In base a tale premessa, ed in considerazione delle normative vigenti a livello comunitario in materia di protezione e di sicurezza dei consumatori, riteniamo che gli operatori della filiera TAC possano essere in grado di individuare chi ha fornito loro un prodotto tessile o qualsiasi accessorio destinato al consumo. A tale fine, detti operatori possono disporre di sistemi e di procedure che consentono di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedono, le informazioni rilevanti.

Con queste motivazioni, si chiedono:
Alla Commissione Europea
1. Di provvedere, di concerto con i Ministeri competenti presso gli stati membri, e gli attori economici e sociali, alla definizione del c.d. rischio da prodotti della filiera tessile,
abbigliamento, calzature, pelletteria, accessori, tanto nel processo produttivo come nel loro utilizzo, da attuarsi tenendo conto del Reg. UE 1907/2006 (REACH) e attraverso
l’istituzione di un sistema di sorveglianza nazionale per la valutazione dei rischi della salute – ovvero sulla base dell’esperienza già avviata in alcuni di questi paesi1;
2. Di poter estendere a tutti gli Stati Membri UE la creazione, l’aggiornamento e la messa in rete di specifiche banche dati nazionali finalizzate alla collezione ed al monitoraggio delle sostanze utilizzate nei processi produttivi dei settori della filiera TAC;
3. Di adoperarsi per un maggior coordinamento con i singoli Stati Membri, finalizzato a
convincere ed a comunicare con le autorità sanitarie competenti2 per i controlli e per la
vigilanza della salubrità e sicurezza dei prodotti tessili e dei loro accessori, con particolare riferimento per i controlli in sede doganale per le merci in entrata nel territorio dell’UE;
4. Di promuovere la definizione e la sperimentazione di un processo teso a garantire la
rintracciabilità dei prodotti della filiera TAC destinati al consumo in base ai requisiti di
salubrità e sicurezza – d’intesa anche con le principali associazioni rappresentative dei
produttori del settore – con l’obiettivo di renderne successivamente obbligatoria l’adozione nel Mercato Interno;
5. Di promuovere e favorire lo sviluppo e l’utilizzo di tecnologie idonee per la tracciabilità dei prodotti della filiera TAC destinati al consumo, con particolare riguardo per le tecnologie di R&D;
6. Di impegnarsi a sensibilizzare i consumatori europei attraverso la promozione di specifiche campagne pubblicitarie ed informative, sul il rischio connesso all’utilizzo di sostanze pericolose per la salute umana nei prodotti della filiera TAC.
1 si veda ad es. la proposta di Istituzione di un Osservatorio nazionale delle dermatiti da contatto da prodotti di utilizzo nell’industria tessile, presso il Ministero della Sanità italiano
2 Si veda ad es. la proposta di legge 2074 della Camera dei Deputati italiana Disposizioni per la sicurezza dei prodotti tessili e assimilati del 15.12.2006, artt. 3 e 4
Agli Stati Membri:
1. Che si impegnino affinché sia approvata la normativa comunitaria che renda obbligatoria l’etichetta di origine almeno sui prodotti della filiera TAC importati nel Mercato Interno;
2. Che venga individuato quale oggetto della vigilanza il prodotto definito non sicuro per la salute del consumatore, d’intesa anche con le principali associazioni rappresentative dei produttori del settore ed altresì preposte le autorità sanitarie competenti per i controlli e per la vigilanza, e le relative sanzioni per i produttori, gli importatori e i distributori inadempienti;
3. Di dare piena attuazione al sistema rapido di allerta del RAPEX3, in base a cui i dipartimenti ed uffici individuati dalle autorità competenti a livello dei singoli Stati Membri possono procedere a ispezioni e a prelievi di campioni tessili nei luoghi dove si producono, si conservano in deposito, si smerciano o si consumano i prodotti tessili e i loro accessori, compresi gli scali e i mezzi di trasporto;
4. Che i predetti dipartimenti e uffici possano altresì procedere al sequestro delle merci e, ove necessario per la tutela della salute pubblica, alla loro distruzione. In ogni caso, tali dipartimenti ed uffici adottano le misure tenendo conto del principio di precauzione e agiscono nel rispetto del Trattato istitutivo della Comunità europea, in particolare degli articoli 28 e 30, per attuare le misure in modo proporzionato alla gravità del rischio;
5. Di procedere all’individuazione ed alla pubblicizzazione della rete di laboratori accreditati e di laboratori di secondo livello preposti all’analisi di campioni tessili da parte del privato che utilizzano per la loro attività un manuale di corretta prassi per l’autocontrollo predisposto dalle autorità sanitarie competenti, di concerto con le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale del settore tessile e dei consumatori;
6. Di provvedere all’istituzione di osservatori nazionali per le reazioni avverse da prodotti tessili e le dermatiti da contatto, e di favorire lo scambio di informazioni, studi e ricerche a livello UE. 3 di cui all’allegato II della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001.