Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità dell’ordinanza del Tribunale amministrativo regionale (Tar) dell’Emilia Romagna, con cui era stata respinta la richiesta di sospensiva, presentata dalla società Alfa Costruzioni srl, contro la delibera consiliare sul Programma pluriennale di attuazione del Prg per il periodo 2006-2010.


Con questa delibera, approvata dal Consiglio il 21 dicembre 2006, il Comune di Reggio aveva approvato il Ppa, escludendo l’area di proprietà di Alfa Costruzioni da quelle edificabili nell’arco di tempo considerato.
Per tale motivo, la società Alfa Costruzioni aveva presentato ricorso al Tar e, non ottenendo ragione, aveva presentato appello al Consiglio di Stato, al fine di ottenere l’annullamento, previa sospensione, della delibera consiliare.

Il Comune di Reggio, rappresentato e difeso dagli avvocati Santo Gnoni e Paolo Coli, al Tar e poi al Consiglio di Stato ha sostenuto la piena legittimità della delibera impugnata e del proprio operato.

La linea difensiva dell’Amministrazione era stata accolta nel marzo scorso dal Tar di Parma, il quale in sede cautelare aveva ritenuto le scelte operate dal Comune di Reggio “esenti da vizi di legittimità”. La decisione del Tar e le tesi del Comune hanno trovato conferma innanzi al Consiglio di Stato, il quale ha ritenuto “conforme a giustizia” la pronuncia del giudice di primo grado. La motivazione evidenzia quindi, pur nella forma breve che è propria del giudizio cautelare, una prima valutazione di legittimità delle decisioni del Comune.
Nel Ppa, strumento di attuazione del Piano regolatore generale, l’Amministrazione comunale ha rinviato al 2010 l’attuazione del 35-40 per cento delle volumetrie previste nel precedente Ppa, riguardante il periodo 2001-2005. Tra queste aree rientra appunto una proprietà di Alfa Costruzioni srl, posta sulla Via Emilia e con una capacità edificatoria di circa 20mila metri quadrati a uso industriale e commerciale. Il Comune ha citato, nella propria difesa, il Piano poliennale di attuazione approvato di recente, ricordando fra l’altro come “tra i Pua previsti dal vigente strumento di pianificazione, e non rientranti nei piani poliennali attuativi, siano compresi, in particolare, diversi Pua nell’ambito della Via Emilia”: una scelta compiuta per non gravare ulteriormente nel prossimo quinquennio sulla strada statale 9 (Via Emilia) con nuovi rilevanti insediamenti il cui accesso insista direttamente sull’arteria storica.
Secondo il Ppa, inoltre, il decollo dell’area oggetto del ricorso andrebbe posto in relazione alla attuazione della previsione viabilistica alternativa alla Via Emilia.