Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, all’interno del cosidetto ‘decretone di fine anno’,
le norme riguardanti l’emersione di attività detenute all’estero e, in particolare, quelle concernenti lo scudo fiscale attraverso il quale facilitare il rientro dei capitali.

Le norme – è scritto nel testo dell’articolo 6 del decreto – ”si applicano alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate tra il 1 gennaio 2003 ed il 30 giugno 2003” ma, come noto, l’aliquota dell’imposta sostitutiva per la regolarizzazione dei capitali esportati all’estero delle persone fisiche è stata fissata al 2,5% fino al 16 marzo 2003 e al 4%
dopo questa data.

”Il versamento della somma – spiega il decreto – è effettuato in denaro” e ”il tasso di cambio per la determinazione del controvalore in euro delle attività finanziarie e degli investimenti rimpatriati o regolarizzati è stabilito entro il 15 gennaio 2003”. Il modello di dichiarazione riservata è approvato entro 10 giorni
dall’entrata in vigore del decreto e la sua presentazione ”esclude la punibilita”’ dalle sanzioni previste.

Per ciò che riguarda la determinazione dei redditi derivanti da attività finanziarie rimpatriate percepiti dal 1 agosto 2001
alla data di presentazione della dichiarazione, il meccanismo prevede un ”criterio presuntivo” stabilito. ”In tale caso – spiega il testo del decreto – sui redditi così determinati l’intermediario, al quale è presentata la dichiarazione riservata, applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l’aliquota del 27%”. Imposta che – prelevata
dall’intermediario – deve essere versata entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è perfezionata l’operazione di rimpatrio.

Per i redditi da attività regolarizzate percepiti dal 27 settembre 2001 al 31 dicembre
2001 invece, la presentazione della dichiarazione riservata ”esclude la punibilità per le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali” a condizione che entro il 31 ottobre 2003 sia eseguito il pagamento dei tributi e contributi di legge, aumentato degli interessi moratori calcolati al tasso
legale, e che tali redditi siano indicati nella dichiarazione dei redditi integrativa relativa al periodo d’imposta 2001 da trasmettere esclusivamente in via telematica.