La prova dell’ etilometro da sola
non è sufficiente per condannare un automobilista per guida in
stato di ebbrezza: per giungere alla condanna è necessario
anche che ci sia una serie di comportamenti che diano la
certezza dell’ ubriachezza.


Applicando questo principio, il giudice di pace di Bologna
Valentino Possenti ha assolto, perchè il fatto non costituisce
reato, un ventinovenne che era stato rinviato a giudizio per
rispondere del reato di guida in stato di ebbrezza, che prevede
pene fino ad un mese di arresto e la sospensione della patente
fino a tre mesi, oltre ad una ammenda.
Il codice della strada prevede che i verbalizzanti sulla
notizia di reato registrino ”le circostanze sintomatiche dell’
esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili in particolare
dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida”.
”Nel caso in esame la comunicazione del reato – ha scritto
il giudice Possati nei motivi delle sentenza – non contiene
alcun elemento descrittivo attinente al comportamento dell’
imputato, mentre guida l’ auto, durante la conversazione con le
guardie stradali e la misurazione del tasso alcoolico; l’
imputato non ha manifestato alcun segno di ebbrezza di
eccitazione nel parlare, alcuna alterazione nella deambulazione,
nè un eloquio sconnesso o farfugliato”. Da questo pressupposto
si è arrivati all’ assoluzione perchè il fatto non costituisce
reato.